FuSSBodenheizung / Flachenheizungs -Systeme / Sistemi di riscaldamento superficiale
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Risparmio energeticoNormativa Italiana del Risparmio Energetico Il D.Lgs. 192/2005 che ha recepito in Italia la direttiva europea 2002/91/CE, aveva stabilito una serie di misure dirette a ridurre il consumo di energia di tutti gli edifici presenti sul territorio italiano, introducendo la Certificazione energetica degli edifici. Successivamente due disposti legislativi hanno innovato di recente il regime giuridico relativo alla riqualificazione energetica degli edifici:
La novità di maggior rilievo è costituita dal fatto che il D.Lgs.311/2006 estende l’ambito di applicazione della certificazione energetica a tutti gli edifici nuovi e preesistenti. Pertanto nella modalità attuale l'obbligo dell’Attestato di Certificazione Energetica (art. 6 e art. 11 comma 2) si applica:
A decorrere dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi 6 mesi di vigenza del contratto. Nell'attesa della emanazione delle linee guida nazionali (attraverso i Decreti Attuativi) gli Attestati di Certificazione Energetica sono sostituiti a tutti gli effetti dagli Attestati di Qualificazione Energetica (di durata 1 anno). Fino all'entrata in vigore dei Decreti Attuativi il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e in particolare, del fabbisogno annuo di energia primaria, è disciplinato dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10 come modificata dal D.Lgs. 192/05, dalle norme attuative e dalle disposizioni dell’Allegato I al 311/06. Il 6 marzo 2009 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, con quattro anni di ritardo, il Decreto del Presidente della Repubblica, recante attuazione dell'art. 4, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.(Bozza non ancora in vigore) Tale decreto definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari facendo essenzialmente riferimento alle nuove UNI TS 11300. A decorrere dal 1 gennaio 2007 condizione necessaria per accedere agli incentivi, alle agevolazioni ed agli sgravi fiscali di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edifico, dell'unità immobiliare o degli impianti interessati è il possesso dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o della singola unità immobiliare oggetto dei lavori di riqualificazione energetica.
Non sono state soppresse le restanti norme del DLGS 192/2005, quindi se sussistono i presupposti previsti dai commi 1bis, 1ter, 1quater dell'art. 6 del DLGS 192/2005 il venditore deve consegnare l'ACE o l'AQE. Peraltro la normativa regionale in materia di certificazione energetica non è stata abrogata dal DL 112/2008 (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia) dove si prevede l'obbligo di allegare l'attestato alle compra-vendite e affitto.
Le detrazioni di imposta previste dal D.M. 19 febbraio 2007 per lavori sugli edifici per il risparmio energeticoLe detrazioni sono quelle previste dai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007 ovvero:
Le detrazioni d'imposta previste dalla finanziaria 2008 per lavori sugli edifici per il risparmio energetico ed il D.M. 7 aprile 2008 (1)Il testo della finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n. 244) mantiene l’impostazione prevista dalla Finanziaria 2007 completando il panorama degli interventi incentivati (ammessi anche interventi su coperture e pavimenti e istallazione di caldaie anche non a condensazione) e prorogando fino al 2010 le detrazioni fiscali del 55%.
Per fruire delle agevolazioni non sarà necessario predisporre l'Attestato di Qualificazione Energetica (o di certificazione ove previsto) nei casi di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari per l'acqua calda sanitaria. Per tutti gli altri casi è necessario l'Attestato di Certificazione Energetica per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura fiscale correlati in qualsiasi modo all’intervento sull’edificio, sugli impianti o sulle modalità d'esercizio.
Le detrazioni d'imposta previste per il 2009 per lavori sugli edifici per il risparmio energetico - Legge 2/2009La Legge 28 gennaio 2009, n. 2 pubblicata sulla G.U. n. 22 del 28/01/09 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, prevede per le spese effettuate dal 1 gennaio 2009 l'invio all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva per la detrazione d'imposta. Diversamente dai precedenti anni la detrazione d'imposta va ripartita in 5 rate annuali uguali per un importo del 55% delle spese con un massimo detraibile che varia a seconda della tipologia d'intervento (100.000, 60.000, 30.000 euro). Gli interventi ammessi alla detrazione sono quattro:
Redazione dell'attestato di Certificazione (o Qualificazione) Energetica di un edificio o di una singola unità immobiliarePer redigere l'Attestato di Certificazione/Qualificazione Energetica di un edificio o di una singola unità immobiliare, è necessario avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit, cioè la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico dell'edificio o della singola unità immobiliare. Al termine della Diagnosi Energetica viene rilasciato l'Attestato di Certificazione/Qualificazione Energetica.
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