Risparmio energetico

Normativa Italiana del Risparmio Energetico Il D.Lgs. 192/2005 che ha recepito in Italia la direttiva europea 2002/91/CE, aveva stabilito una serie di misure dirette a ridurre il consumo di energia di tutti gli edifici presenti sul territorio italiano, introducendo la Certificazione energetica degli edifici.

Successivamente due disposti legislativi hanno innovato di recente il regime giuridico relativo alla riqualificazione energetica degli edifici:

  1. il D.Lgs. 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005) modifica la disciplina della certificazione energetica e la metodologia di calcolo per il rendimento energetico degli edifici;
  1. il D.M. 19 febbraio 2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente) prevede detrazioni d’imposta per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, considerando la detrazione del 55% per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ad interventi di ri-qualificazione energetica degli edifici ed individua le tipologie di spese ammesse e la procedura da seguire per fruire dei benefici fiscali.

La novità di maggior rilievo è costituita dal fatto che il D.Lgs.311/2006 estende l’ambito di applicazione della certificazione energetica a tutti gli edifici nuovi e preesistenti. Pertanto nella modalità attuale l'obbligo dell’Attestato di Certificazione Energetica (art. 6 e art. 11 comma 2) si applica:

  • DAL 2 FEBBRAIO 2007
    • A tutti gli edifici di nuova costruzione;
    • A tutti gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni integrali degli elementi edilizi costituenti l'involucro dell’edificio di superficie utile superiore a 1000 m²;
  • DAL 1 LUGLIO 2007
    • A tutti gli edifici di superficie utile superiore a 1000 m² nel trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
  • DAL 1 LUGLIO 2008
    • A tutti gli edifici di superficie utile fino a 1000 m² nel trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
  • DAL 1 LUGLIO 2009
    • A tutte le unità immobiliari nel trasferimento a titolo oneroso della singola unità immobiliare.

A decorrere dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi 6 mesi di vigenza del contratto.

Nell'attesa della emanazione delle linee guida nazionali (attraverso i Decreti Attuativi) gli Attestati di Certificazione Energetica sono sostituiti a tutti gli effetti dagli Attestati di Qualificazione Energetica (di durata 1 anno). Fino all'entrata in vigore dei Decreti Attuativi il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e in particolare, del fabbisogno annuo di energia primaria, è disciplinato dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10 come modificata dal D.Lgs. 192/05, dalle norme attuative e dalle disposizioni dell’Allegato I al 311/06.

Il 6 marzo 2009 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, con quattro anni di ritardo, il Decreto del Presidente della Repubblica, recante attuazione dell'art. 4, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.(Bozza non ancora in vigore) Tale decreto definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari facendo essenzialmente riferimento alle nuove UNI TS 11300.

A decorrere dal 1 gennaio 2007 condizione necessaria per accedere agli incentivi, alle agevolazioni ed agli sgravi fiscali di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edifico, dell'unità immobiliare o degli impianti interessati è il possesso dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o della singola unità immobiliare oggetto dei lavori di riqualificazione energetica.

  • DAL 22 AGOSTO 2008
    • Non è più necessario allegare agli atti di compra-vendita immobiliare l'attestato di certificazione energetica (ACE) o l'attestato di qualificazione energetica (AQE). Allo stesso modo per i contratti di locazione. (l'art. 35 comma 2 bis, del DL 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del DLGS 192/2005 e successive modifiche).

Non sono state soppresse le restanti norme del DLGS 192/2005, quindi se sussistono i presupposti previsti dai commi 1bis, 1ter, 1quater dell'art. 6 del DLGS 192/2005 il venditore deve consegnare l'ACE o l'AQE.

Peraltro la normativa regionale in materia di certificazione energetica non è stata abrogata dal DL 112/2008 (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia) dove si prevede l'obbligo di allegare l'attestato alle compra-vendite e affitto.

 

Le detrazioni di imposta previste dal D.M. 19 febbraio 2007 per lavori sugli edifici per il risparmio energetico

Le detrazioni sono quelle previste dai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007 ovvero:

  1. comma 344 “interventi che conseguono in indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di cui alle tabelle dell’allegato C”;
  2. b) comma 345 “interventi su edifici esistenti, o parti di essi, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U di cui alla tabella dell’allegato D”;
  3. comma 346 “installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in strutture pubbliche (piscine, impianti sportivi, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università)”;
  4. comma 347 “interventi impiantistici di sostituzione (anche parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto della rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione,nonché gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008”;
  5. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica ovvero di qualificazione energetica.

 

Le detrazioni d'imposta previste dalla finanziaria 2008 per lavori sugli edifici per il risparmio energetico ed il D.M. 7 aprile 2008 (1)  

Il testo della finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007 n. 244) mantiene l’impostazione prevista dalla Finanziaria 2007 completando il panorama degli interventi incentivati (ammessi anche interventi su coperture e pavimenti e istallazione di caldaie anche non a condensazione) e prorogando fino al 2010 le detrazioni fiscali del 55%.

  • Incentivo: 55 % delle spese sostenute entro il 31/12/2010
  • Modalità: l'incentivo è previsto come detrazione fiscale sull'IRPEF ripartita a scelta in un numero di quote annuali di pari entità non inferiore a 3 e non superiore a 10
  • Interventi incentivati:
  1. riduzione di EP (Prestazione Energetica) rispetto a limiti (non ancora emanati);
  2. interventi su edificio o parti di esso, di strutture opache o finestrate, rispettando limiti sulle trasmittanze (non ancora emanati);
  3. installazione di pannelli solari per l’acqua calda sanitaria;
  4. sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale con nuovi impianti anche non a condensazione (in questo caso il limite temporale per sostenere la spesa è fissato al 31 dicembre 2009).
  • Regole: Le regole con i nuovi limiti validi fino al 2010 sono quelle riportate nel Decreto del Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e Finanza del 7 aprile 2008 (1).

Per fruire delle agevolazioni non sarà necessario predisporre l'Attestato di Qualificazione Energetica (o di certificazione ove previsto) nei casi di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari per l'acqua calda sanitaria. Per tutti gli altri casi è necessario l'Attestato di Certificazione Energetica per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura fiscale correlati in qualsiasi modo all’intervento sull’edificio, sugli impianti o sulle modalità d'esercizio.

 

Le detrazioni d'imposta previste per il 2009 per lavori sugli edifici per il risparmio energetico - Legge 2/2009

La Legge 28 gennaio 2009, n. 2 pubblicata sulla G.U. n. 22 del 28/01/09 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, prevede per le spese effettuate dal 1 gennaio 2009 l'invio all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva per la detrazione d'imposta. Diversamente dai precedenti anni la detrazione d'imposta va ripartita in 5 rate annuali uguali per un importo del 55% delle spese con un massimo detraibile che varia a seconda della tipologia d'intervento (100.000, 60.000, 30.000 euro).

Gli interventi ammessi alla detrazione sono quattro:

  1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie);
  2. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  3. Interventi sull'involucro dell'edificio (isolamento pareti, soffitti, tetti, sostituzione finestre ecc.);
  4. Interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio (con riduzione del 20% del fabbisogno annuo di energia dell'edificio).

 

Redazione dell'attestato di Certificazione (o Qualificazione) Energetica di un edificio o di una singola unità immobiliare

Per redigere l'Attestato di Certificazione/Qualificazione Energetica di un edificio o di una singola unità immobiliare, è necessario avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit, cioè la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico dell'edificio o della singola unità immobiliare.
La Diagnosi Energetica è lo strumento che consente di individuare quali siano le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia in termini di riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici.
La Diagnosi Energetica integra i dati raccolti sul campo (a seguito di sopralluoghi) con strumenti di calcolo (elaborazione di un modello matematico dell'edificio) attraverso i quali individuare e analizzare gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio o della singola unità immobiliare.

Al termine della Diagnosi Energetica viene rilasciato l'Attestato di Certificazione/Qualificazione Energetica.